L’art. 1 della Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha istituito, ai commi 199-202, il “Fondo per il credito alle aziende
vittime di mancati pagamenti”, per sostenere, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati, imprese in una
situazione di potenziale crisi di liquidità a causa dei mancati pagamenti da parte di imprese debitrici.
Soggetti beneficiari
Possono accedere al beneficio coloro che posseggono i seguenti requisiti:
essere piccole o medie imprese,
trovarsi in una situazione di potenziale crisi di liquidità per i mancati pagamenti da parte di imprese
debitrici. Ossia tali somme devo rappresentare almeno il 20% dell’ammontare del totale dei “Crediti verso
clienti” di cui alla lettera C) II – 1) dello stato patrimoniale;
essere parte offesa in un procedimento penale, in corso all’1 gennaio 2016, a carico di una o più imprese
debitrici imputate di almeno uno dei seguenti delitti:
1) estorsione, ai sensi dell’articolo 629 del codice penale;
2) truffa, ai sensi dell’articolo 640 del codice penale;
3) insolvenza fraudolenta, ai sensi dell’articolo 641 del codice penale;
4) false comunicazioni sociali, ai sensi dell’articolo 2621 del codice civile;
essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese;
risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non risultare in stato di scioglimento o liquidazione –
non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati
o ad accordi di ristrutturazione dei debiti).
Per la concessione del finanziamento agevolato devono risultare rispettati i seguenti parametri,
relativamente all’ultimo bilancio approvato:
patrimonializzazione: il rapporto tra patrimonio netto (voce A) Passivo stato patrimoniale) e totale
dell’attivo non può risultare inferiore al 5%;
capacità di rimborso: il flusso di cassa non può risultare inferiore alla somma degli impegni annuali per
capitale derivanti dal finanziamento agevolato richiesto e dagli altri finanziamenti già erogati alla PMI
beneficiaria nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti e in essere alla data di presentazione della
domanda.
Per flusso di cassa si intende la somma dell’utile dell’esercizio (articolo 2425 codice civile, voce 21), degli
ammortamenti materiali e immateriali (articolo 2425 codice civile, somma delle voci 10.a e 10.b), degli
accantonamenti (articolo 2425 codice civile, somma delle voci 12 e 13) e degli eventuali compensi agli
amministratori.
Agevolazioni
L’agevolazione consiste in un finanziamento di importo non superiore ad euro 500.000 e non superiore
alla somma dei crediti documentati e non pagati vantati dall’impresa beneficiaria nei confronti delle
imprese debitrici alla data di presentazione della domanda, avente le seguenti caratteristiche:
Tipologia rata: Costante posticipata
Periodicità rata: Semestrale
Scadenza rata: 31 maggio e 30 novembre di ogni anno
Tasso di interesse: zero%
Periodo di preammortamento: Massimo 2 anni
Durata ammortamento: Tra 3 e 10 anni
Termini e modalità di presentazione delle istanze
Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate telematicamente attraverso la
piattaforma https://agevolazionidgiai.invitalia.it – sezione “Accoglienza Istanze DGIAI”.
Le domande potranno essere inviate dalle ore 10:00 del 3 aprile 2017 e fino alla chiusura dello sportello disposta con Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese.